Art. 3.

      1. I proprietari aventi diritto al beneficio fiscale di cui all'articolo 1 presentano apposita domanda al reparto del Corpo forestale dello Stato competente per territorio che, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda stessa, è tenuto, dopo avere verificato il possesso dei requisiti prescritti, a pronunciarsi in merito. Decorso inutilmente tale termine, si applica il principio del silenzio-assenso.

 

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